MEDIOBANCA: GRANELLI DA IL VIA LIBERA A PRODI

Ecco il testo integrale delle direttive del ministro. L’IRI attende ora la decisione finale.

Via libera definitivo al piano Mediobanca. L’audizione del ministro Granelli del 18 gennaio e il Consiglio di Amministrazione dell’IRI, che si terrà tre giorni dopo, sono doverose formalità. La conferma che la privatizzazione dell’istituto di via Filodrammatici è ormai cosa fatta viene dallo stesso ministro delle Partecipazioni Statali. Le sue direttive sull’operazione, che Repubblica pubblica qui sotto integralmente, sono un vero e proprio”ok” all’operazione. La lettera inviata a prodi nei primi giorni di dicembre è un’approvazione dettagliata, curata anche nei particolari, del piano preparato da Antonio Meccanico. In tre pagine dattiloscritte Granelli mette una pietra sulle polemiche di fine d’anno alimentate soprattutto dalla corrente andreottiana della Democrazia cristiana. Ma vediamo i punti più importanti della lettera. La nomina dell’amministratore delegato di Mediobanca deve avvenire all’unanimità, sostiene il ministro. Non solo. Per evitare scalate le azioni oggetto del patto di sindacato dovranno restare depositate presso l’istituto di Via Filodrammatici. Il patto dovrà inoltre accogliere alcune clausole di un accordo preliminare stretto tra i soli privati. Granelli stabilisce anche le azioni Mediobanca detenute a titolo di “trading”, provvisoriamente, non siano conteggiate per arrivare al tetto del 20 per cento. Infine le tre BIN (Banco di Roma, Credito italiano e Banca commerciale italiana) avranno “un congruo lasso di tempo per l’offerta al pubblico della prima tranche di azioni Mediobanca”. La lettera di Granelli conferma anche l’ottimismo che ieri circolava nelle stanze dell’istituto milanese su una soluzione positiva della vicenda. Le tre commissioni parlamentari, si sostiene in ambienti qualificati di Mediobanca, hanno votato e approvato la privatizzazione. Successivamente anche il CIPE ha dato il suo “ok”. A questo punto al Parlamento non spetta altro che verificare che quelle direttive già approvate siano state seguite.

Sciogliendo la riserva formulata dalla lettera del 30 ottobre 1987, di individuare, con apposito atto di  indirizzo e nei limiti indicati nelle risoluzioni parlamentari, i criteri generali cui deve ispirarsi la cessione delle quote azionarie di Mediobanca che verranno privatizzate in attuazione del noto progetto di un nuovo assetto azionario dell’Istituto e di una diversa configurazione del sindacato di controllo dello stesso, questo Ministero precisa quanto segue:

  1. Individuazione del gruppo di privati vincolati dal patto di controllo

Detta componente dovrà comprendere oltre ai privati già presenti nel disdettato patto di sindacato, che intendono parteciparvi, gli ulteriori  nominativi scelti tra quelli più rappresentativi della realtà economica del paese, nel rispetto della esigenza di assicurare la loro trasparenza e la loro affidabilità dal punto di vista economico-finanziario,

  1. Patto di sindacato: contenuto e finalità

In questo contesto dovranno essere valutati sia la composizione e il funzionamento degli organi societari, sia l’equilibrio azionario e le garanzie atte a preservare l’attuazione.

    1. la composizione degli organi collegiali dovrà ispirarsi ad un principio di paritetica rappresentanza delle due componenti (BIN e privati). La unanimità delle predette componenti sarà invece indispensabile per la designazione dell’amministratore delegato. È sufficiente però la previsione della maggioranza qualificata per ogni altro tipo di deliberazione.
    2. Le garanzie volte ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio azionario tra le BIN e i privati dovranno riguardare sia la fase iniziale dell’accordo e il periodo dell’operatività del ??????? meno dell’accordo per disdetta o scadenza del recesso di uno o più partecipanti del gruppo privato.

Relativamente al primo profilo, l’equilibrio azionario è fissato nella partecipazione massima del 20 per cento per ciascuna delle componenti dell’accordo.

All’interno del gruppo privato i singoli partecipanti non potranno detenere un pacchetto superiore al 2 per cento.

Sia per rispettare le predette proporzioni, sia per impedire il trasferimento dei titoli a terzi sotto qualsiasi forma, le azioni oggetto  del patto di sindacato dovranno restare depositate presso Mediobanca, che le deterrà in deposito fiduciario per tutta la durata dell’accordo. Le predette proporzioni andranno altresì rispettate nel caso di aumento di capitale, a qualsiasi titolo.

In ordine al secondo aspetto, dovrà prevedersi nella ipotesi di mancata proroga dell’accordo o di disdetta dello stesso da parte del gruppo privato nonché di recesso di uno o più partecipanti al gruppo, una clausola di prelazione a favore delle BIN limitatamente alle azioni acquisite in virtù dell’accordo stipulato in attuazione della presente direttiva.

Al momento della stipula del patto di sindacato, dovrà essere predeterminato, secondo un criterio oggettivo, il prezzo delle azioni offerte in vendita con il meccanismo sopra indicato.

  1. Azioni detenute a titolo di “trading”

In considerazione della peculiare attività delle BIN andrà stabilito che le azioni detenute a titolo di “ trading” non vengono conteggiate nelle quote di partecipazione del 20 per cento. Per converso, per i partecipanti al Gruppo privato la detenzione di titoli di Mediobanca per la medesima finalità dovrà essere limitata.

  1. Prezzo di acquisto della partecipazione azionaria da parte del Gruppo privato e modalità di pagamento.

Il numero delle azioni acquisite dai partecipanti al gruppo privato dovrà essere determinato dalle BIN con riferimento alla prima offerta al pubblico, con una maggiorazione che tenga conto dei vantaggi derivanti dalla partecipazione al patto di sindacato e del prezzo di vendita al pubblico delle azioni in quella sede. A causa delle attuali turbolenze del mercato borsistico e di quello valutario, sia interni che internazionali, dovrà essere previsto a favore delle BIN un congruo lasso di tempo per la offerta al pubblico della prima tranche di azioni di Mediobanca. Tenuto conto della immediata operatività del patto di sindacato, o partecipanti al Gruppo privato sono comunque tenuti al contestuale pagamento, in favore delle BIN, di una somma che potrà essere conteggiata come acconto qualora il prezzo finale di acquisto delle azioni, (come sopra determinato), risulti superiore alla predetta somma.

  1. Rilevanza nei confronti delle BIN degli accordi dei partecipanti al Gruppo privato

Al fine di assicurare la coerenza dell’accordo tra i partecipanti al Gruppo privato con quello stipulato con il Gruppo medesimo e le BIN, il patto di sindacato dovrà prevedere quali clausole del primo dei suddetti accordi saranno, per i citati partecipanti, vincolanti anche nei confronti delle BIN.

  1. Clausola  compromissoria

Le controversie attinenti sia all’accordo tra BIN e gruppo privato, sia all’accordo tra partecipanti al Gruppo medesimo, che siano vincolanti nei confronti delle BIN, devono essere devolute alla cognizione, secondo equità, di un collegio arbitrale formato secondo criteri che tengano conto della natura economica e finanziaria delle questioni in contestazione.

La Repubblica
8 gennaio 1988