La Costituzione non va stravolta nel riformarla. Ci possono
serie Costituzione – DOCUMENTO 2
(febbraio 1998)
essere modificazioni della seconda parte capaci di portare a
riduzione dei diritti dei cittadini garantiti dalla prima parte.
Giuseppe Dossetti
E' iniziata senza gravi contrasti alla Camera la discussione sulle proposte della Bicamerale per la modifica della seconda parte della Costituzione. Delude il grado di partecipazione. Presenza minima all'illustrazione di gran parte degli emendamenti, mobilitazioni comandate al momento del voto. Ci sarà scienza e coscienza dei singoli parlamentari nelle decisioni ? Si tratta di modificare la Costituzione e di informare poi gli elettori del proprio comportamento.
La procedura stabilita in un palleggio di responsabilità tra il "Comitato dei 19", che rappresenta la Bicamerale in Aula, e la Conferenza dei capigruppo, appare singolare e tortuosa. Avendo il comma 1 dell'art.1 precisato che "la parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente" (e mancando altri progetti) è ovvio che la votazione finale sia unica, ma non per questo si glustifica il non voto articolo per articolo.
E' un punto di procedura molto delicato. L'art. 72 della Costituzione sancisce che ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale. La legge costituzionale che istituisce la Bicamerale prevede esplicitamente, al comma 4 dell'art. 3, una procedura conforme. Così come i regolamenti della Camera e del Senato. Perchè il rinvio alla fine anche del voto sugli articoli e, se richiesto e. appoggiato, dei singoli commi ?
Si è osservato che la Bicamerale avrebbe dovuto allora presentare emendamenti per l'intero testo. Si è invece deciso, anche per meglio organizzare la discussione, di aggregare gruppi di articoli con la preoccupazione, fragilmente motivata, di evitare precedenti a sostegno della votazione finale per parti separate. La stessa riduzione dei tempi sembra più apparente che reale.
Il voto finale articolo per articolo e in alcuni casi per comma, prima dell'approvazione dell'unico disegno di legge costituzionale, è piuttosto complesso e non sembra molto il tempo risparmiato. Oltre alla questione del "quorum" delle diverse votazioni, potranno rinascere tensioni quando la Bicamerale ritenesse di presentare formulazioni non considerate di puro coordinamento, 48 ore prima del voto di un articolo. Sarebbe difficile negare al prescritto numero di parlamentari di ricorrere a subemendamenti.
La procedura escogitata sembra tendere, soprattutto, ad ampliare i margini di trattative politiche in altre sedi sugli articoli più delicati o in caso di imprevisti incidenti d'Aula. Trattandosi di modifiche alla Costituzione era preferibile un percorso più limpido, ancorato a solide prassi, anche perché cambiare le regole nel corso dei lavori è sempre una procedura a rischio.
La trasparenza dell'esame parlamentare è essenziale. Anche nel metodo, adottato alla Camera con la riserva di vari gruppi, la seconda lettura al Senato sarà impegnativa. La correttezza delle procedure per modificare la Costituzione, insieme a rimedio per rendere più omogenei i quesiti, è il presupposto per assicurare chiarezza al Referendum.
Si ha l'impressione che molti guardino con diffidenza al Parlamento In materia di modifiche alla Costituzione. Quasi che il compito fosse di ratificare soluzioni già adottate. La procedura sembra tendere ad uno stretto controllo di quello che può accadere più che a modalità per rendere funzionale la discussione. Una conferma della tendenza si ha nel rinvio indefinito nel tempo alla Bicamerale, si spera non al "Comitato dei 1 9", per definire Norme Transitorie di grande delicatezza oltre che parte integrante dei testo trasmesso al Parlamento alla scadenza prevista. Specie se si pensa, ad esempio, di collocare in tali norme transitorie l'indicazione di un primo numero di città metropolitane o di argomenti analoghi che rivelano difetto di competenza. La preoccupazione di avere una sede più idonea per meglio preparare le proposte per l'Aula diventa un falso scopo se prevale la tendenza a mettere i parlamentari di fronte a fatti compiuti.
Durante la fase preparatoria della Bicamerale si sono spesso riscritti testi di articoli già formulati, o intere parti, per tenere conto di emendamenti presentati o per raccogliere più ampi consensi. Si posso citare,ad esempio le numerose "bozze Boato" sulla giustizia. Per questa via i relatori sono portati a scrivere e a riscrivere parte della Costituzione da far approvare alla Bicamerale in vista d in una ratifica del Parlamento e con il Referendum. E'assai diverso il procedimento per la formazione delle leggi in una democrazia parlamentare. Sarebbe grave se si pensasse di concepire anche gli emendamenti da presentare in Aula del "Comitato dei 19", che non può fare modifiche rilevanti a nome della Bicamerale senza consultarla,come una facoltà dei relatori a nuovamente riscrivere testi per aggirare emendamenti. Saremmo, al paradosso di una Costituzione scritta, dopo trattative ristrette, da un limitato gruppo di persone ed elargita al popolo italiano. Alto e autorevole e stato il monito del Capo dello Stato a non inseguire queste rischiose scorciatoie. Non può affiancare., specie in materia di modifica della Costituzione, la più rigorosa vigilanza per il rispetto delle regole di una corretta prassi parlamentare.
In una lettera a Violante il Presidente del Senato Mancino, attento a non accreditare dannosi confitti fra le due Camere, rivendica la "piena autonomia" dei presidenti di ciascuna Assemblea e ricorda che una volta pervenuti "alla definizione del testo di tutti gli articoli si procederà, in piena autonomia, ex artt. 72 della Costituzione e 102 del Regolamento del Senato, all'eventuale votazione finale per parti separate, anche coincidente con i singoli articoli del testo". Lo scrupolo procedurale rammenta che spetterà in ogni caso alla "Conferenza dei Presidenti dei gruppi" procedere a suo tempo alla organizzazione dei lavori a Palazzo Madama.