TESTO DELLO STATUTO

PREAMBOLO

La presenza di libere associazioni garantisce una democrazia pluralista. Ogni cittadino, in base alla Costituzione, è chiamato a determinare la politica nazionale, ma questa partecipazione è resa più consapevole dallo studio, dalla formazione, dalla diffusione delle idee. E' questo l'obiettivo primario dell'Associazione "Popolari Intransigenti". Lo strumento associativo, in uno sforzo solidale tra le diverse generazioni di cattolici democratici, si pone soprattutto al servizio dei giovani disposti ad impegnarsi per rendere attuali i valori cristiani e democratici in un dialogo costante e costruttivo con quanti si propongono, anche con idee diverse, di rinnovare la società, affermare la giustizia, consolidare le istituzioni nate in Italia con la Costituzione del 1947.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

Articolo 1
E' costituita, senza scopi di lucro, con durata illimitata, nel ricordo di Francesco Luigi Ferrari, l'Associazione denominata : "Popolari Intransigenti" con sede in S. Giuliano Milanese.
L'Associazione, avente carattere nazionale, al fine di sviluppare le proprie iniziative, potrà svolgere la propria attività nel territorio a mezzo di centri locali.
Detti centri saranno istituiti con delibera del Consiglio Direttivo, che, contestualmente, ne designerà il rappresentante responsabile.
Gli stessi centri godranno di autonomia nella programmazione, nella gestione - anche economica - e nell'attuazione delle finalità dell'Associazione, nello spirito culturale e ideale dall'Associazione.

Articolo 2
Le finalità dell'Associazione - realizzabili anche in collaborazione con entità associative aventi analoghi scopi mediante iniziative di studio, convegni, dibattiti, conferenze, nonché elaborazione e diffusione di documenti su argomenti specifici - sono: L'Associazione può aderire o partecipare ad Enti ed Organismi, nazionali ed internazionali, quando tale partecipazione è ritenuta dal Consiglio Direttivo opportuna per il miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'Associazione può compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che il Consiglio riterrà necessarie ed opportune in ordine al miglior conseguimento delle proprie finalità.

ASSOCIATI

Articolo 3
Gli appartenenti alla Associazione, oltre a condividerne le finalità, sono tenuti ad osservare comportamenti ineccepibili nella vita privata e pubblica.
Gli associati, persone fisiche ed Enti, la cui domanda di adesione è presentata al Consiglio Direttivo che, sulla base dei requisiti richiesti, potrà accoglierla o respingerla con il voto dei 3/4 dei componenti il Consiglio stesso, si dividono in: Possono partecipare alle iniziative dell'Associazione, quali aderenti, anche circoli e centri culturali che ne condividono le finalità, previo versamento della quota deliberata.

Articolo 4
Le Quote delle diverse categorie di associati e degli enti aderenti sono fissate, annualmente, dal Consiglio Direttivo. Gli associati e gli aderenti che hanno versato le quote stabilite riceveranno un bollettino periodico e le pubblicazioni edite a cura dell'Associazione.

Articolo 5
La qualifica di associato si perde : a) per dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo; b) per esclusione, non appellabile, pronunciata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri, nel caso in cui - con comportamento non in sintonia con lo spirito dell'Associazione - l'associato causi alla stessa pregiudizio o danno, anche morale. L'esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La perdita della qualifica di associato non comporta la decadenza del medesimo dagli impegni e dagli obblighi precedentemente assunti. L'ipotesi di esclusione può essere applicata anche nei confronti dell'aderente.

PATRIMONIO

Articolo 6
Le entrate dell'Associazione sono costituite : a) dalle quote associative annuali che saranno versate dagli associati fondatori ed ordinari e dalle quote versate dagli aderenti; b) da sovvenzioni, contributi, donazioni che essa può acquisire, a qualsiasi titolo, da parte di persone fisiche ed enti; c) da redditi di capitale, mobiliari ed immobiliari, dal fondo patrimoniale; d) da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali fondi di riserva risultanti da eccedenze di bilancio, da somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate e dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
L'associato o l'aderente e rispettivo proprio erede o successore, non ha diritto ad alcuna pretesa o ripartizione del patrimonio associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7
Gli organi dell'Associazione sono:
  1. l'Assemblea degli associati fondatori ed ordinari;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Segretario organizzativo;
  5. il Tesoriere;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Per la realizzazione di attività particolarmente impegnative e per la verifica dei programmi, possono essere nominati, dal Consiglio Direttivo, Comitati scientifici ad hoc il cui coordinatore può essere invitato, esprimendo voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ASSEMBLEA

Articolo 8
L'Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi associativi, in particolare : Articolo 9
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile ed opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, è effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno otto giorni prima della riunione : essa deve contenere, sia per la prima sia per la seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima. Ogni associato partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di cinque associati mediante delega scritta. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero degli associati o di ogni altra circostanza, può disporre che gli associati esprimano il proprio voto per corrispondenza su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea. A tale forma di votazione si può ricorrere anche evitando la convocazione dell'Assemblea.

Articolo 10
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento da un Vicepresidente; nell'ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio e per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per i casi previsti dal presente Statuto. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento, e messa in liquidazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto e il voto della maggioranza dei presenti: quorum richiesto sia in prima che in seconda convocazione. Il relativo verbale deve essere redatto da Notaio. Le deliberazioni devono constare da verbale redatto dal segretario dell'Assemblea, eletto dalla medesima su proposta del Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso su apposito libro. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche tra i non associati. Gli aderenti all'Associazione, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, sono invitati a partecipare all'assemblea ed hanno soltanto il diritto di parola: gli stessi non possono presenziare quando si verte in tema di elezione di organi. Gli Enti associati o aderenti parteciperanno a detta Assemblea a mezzo del legale rappresentante ovvero a mezzo di persona debitamente delegata.

IL PRESIDENTE

Articolo 11
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo Statuto, quelli che il Consiglio Direttivo gli può attribuire. Il Presidente imposta e coordina l'attività, mantiene i rapporti con gli eventuali Comitati Scientifici, convoca e presiede l'Assemblea, attuandone le deliberazioni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci ad un massimo di quindici membri eletti nel proprio seno dall'Assemblea, previa determinazione del numero; esso è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, uno o più vice-presidenti, il Segretario organizzativo, il Tesoriere e, di volta in volta, il coordinatore del Comitato Scientifico.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessun escluso o eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza di altri organi.
In particolare il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo dei vari esercizi finanziari, esprime i pareri sugli argomenti richiesti dal Presidente, decide le iniziative da assumere, istituisce eventuali gruppi di lavoro o di ricerca, predispone ed approva eventuali regolamenti, delibera sulle richieste di adesione degli associati e su quelle degli aderenti, esplica le facoltà previste dall'art. 5, lettera b), e propone lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14
Se durante il mandato un membro del Consiglio Direttivo venisse a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del Consiglio.
Dovesse decadere la maggioranza del Consiglio Direttivo, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero di quello decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o telegramma da inviarsi, anche ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, possibilmente non meno di otto giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.
Salvo quanto previsto nel presente Statuto, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale da parte di un membro del medesimo incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente, i vice-presidenti, il Segretario organizzativo ed il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Articolo 16
Il Segretario organizzativo è organo di coordinamento e cura i rapporti con gli associati, gli aderenti, ed i dipendenti nonché l'attuazione delle iniziative, la diffusione di informazioni sull'attività e le eventuali pubblicazioni; coordina, prendendo le decisioni necessarie su mandato del Consiglio Direttivo, il lavoro dei collaboratori dell'Associazione e dei Comitati Scientifici.
Al Segretario organizzativo compete la facoltà di rilascio di copie certificative conformi, per estratto, dei verbali degli organi associativi.

IL TESORIERE

Articolo 17
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, informa di essa il Consiglio Direttivo e mantiene i rapporti con il Collegio dei Revisori.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea; possono essere scelti anche al di fuori dell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio Direttivo relativa al bilancio.

I COMITATI SCIENTIFICI

Articolo 19
I Comitati Scientifici, costituiti su proposta del Presidente approvata dal Consiglio Direttivo, concorrono alla verifica dei programmi e alla impostazione di iniziative particolarmente impegnative dell'Associazione.

CENTRI LOCALI

Articolo 20
Spetta al Presidente dell'Associazione convocare almeno una volta l'anno, anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale, i responsabili dei centri locali per una reciproca informativa ed aggiornamento sulle attività allo scopo di coordinare le attività stesse, nel rispetto della prevista autonomia locale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 21
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio.
I bilanci stessi, con la relazione del Consiglio Direttivo ed il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
Le obbligazioni e gli oneri contrattuali a nome e nell'interesse dell'Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima.

LIBRI SOCIALI

Articolo 22
I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:

DEVOLUZIONE BENI

Articolo 23
In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, i beni eventualmente residuati saranno devoluti ad ente avente scopi affini o analoghi a quelli dell'Associazione, su delibera dell'Assemblea.

NORME GENERALI

Articolo 24
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.


Atto del 19 settembre 1994, num. 12012 / 81398 repertorio Notaio dott. Giuseppe Fossati.